Le dure parole del Giudice Gennaro Francione:
1. La crisi del modello processuale vigente: il principio del contraddittorio non può essere una finzione
Il Codice di procedura penale del 1988, comunemente identificato come Codice Vassalli, avrebbe dovuto segnare il definitivo superamento del modello inquisitorio tradizionale, introducendo un sistema processuale fondato sulla separazione delle funzioni, sulla dialettica tra accusa e difesa e sulla formazione della prova nel contraddittorio davanti al giudice.
Tale riforma rappresentò, nelle intenzioni, un passaggio fondamentale verso un processo penale più garantista, nel quale il giudice avrebbe dovuto assumere una posizione di autentica terzietà e le parti avrebbero dovuto confrontarsi in condizioni di effettiva parità. Tuttavia, a distanza di decenni, è necessario interrogarsi criticamente sulla concreta realizzazione di questi principi.
Il problema fondamentale del sistema vigente risiede nella persistente concentrazione, nelle mani del pubblico ministero e degli organi di polizia giudiziaria che operano sotto la sua direzione, delle attività investigative iniziali, della ricerca delle fonti di prova, della selezione dei reperti, dell’indirizzo degli accertamenti e della ricostruzione preliminare dei fatti.
La difesa, pur formalmente riconosciuta come parte del procedimento, si trova frequentemente a intervenire quando le attività investigative più importanti sono già state compiute, quando la scena del crimine è stata modificata o abbandonata e quando i reperti sono stati raccolti, repertati, analizzati e interpretati senza una sua effettiva partecipazione originaria. Il risultato è una disuguaglianza strutturale che rischia di compromettere il significato stesso del principio di parità delle parti.
Il pubblico ministero dispone di un apparato investigativo, di risorse istituzionali e di una posizione di iniziativa che la difesa, soprattutto nelle prime fasi del procedimento, difficilmente può eguagliare. Il giudice, dal canto suo, interviene spesso sulla base di un materiale probatorio che è stato originariamente selezionato e organizzato dalla parte pubblica.
Si determina così un paradosso: il giudice dovrebbe essere il garante della neutralità del processo, ma la sua valutazione è necessariamente condizionata dalla struttura e dalla qualità del materiale investigativo che gli viene sottoposto.
La questione non è soltanto quella di garantire maggiori diritti all’avvocato.
È quella di impedire che la verità processuale venga costruita, nelle sue fondamenta, attraverso un’indagine affidata prevalentemente a una sola delle parti.
2. L’errore epistemologico: la prova non nasce al dibattimento
Il principio secondo cui la prova si forma nel dibattimento costituisce uno dei cardini del modello accusatorio. Ma tale principio, se interpretato in senso assoluto, rischia di risultare scientificamente insostenibile.
La prova, nella sua dimensione materiale, non nasce nell’aula giudiziaria. Nasce nel momento in cui si verifica il fatto criminoso.
È sulla scena del crimine che si producono le tracce biologiche, le impronte, i residui, le alterazioni ambientali, le relazioni spaziali tra gli oggetti, i segni di contatto e tutte quelle informazioni che possono consentire la ricostruzione scientifica dell’accaduto.
Il dibattimento non crea queste informazioni. Il dibattimento le acquisisce, le esamina, le confronta e le sottopone al vaglio del contraddittorio.
Occorre pertanto distinguere nettamente tra la formazione materiale della prova e la sua formazione processuale. La prima avviene nella realtà dei fatti, attraverso la produzione delle tracce e la loro corretta conservazione. La seconda avviene attraverso le regole del processo, mediante l’acquisizione, la discussione e la valutazione delle risultanze probatorie.
Questa distinzione è fondamentale. Una prova scientifica compromessa nella fase originaria non può essere integralmente recuperata attraverso il contraddittorio dibattimentale.
Se una traccia è stata contaminata, se un reperto è stato manipolato senza adeguata documentazione, se una scena criminis è stata alterata o se un accertamento irripetibile è stato eseguito senza adeguate garanzie, il successivo confronto tra le parti potrebbe non essere sufficiente a ripristinare l’informazione perduta.
La scienza forense impone, dunque, un principio diverso e complementare:
il contraddittorio sulla prova deve essere preceduto e accompagnato da un contraddittorio effettivo sulla sua acquisizione, conservazione e interpretazione.
Non è sufficiente garantire alla difesa il diritto di contestare una prova già formata. Occorre garantirle la possibilità di partecipare alla salvaguardia della sua integrità sin dall’origine.
3. Il pubblico ministero dominante: una distorsione dell’equilibrio processuale
Il pubblico ministero, nel sistema vigente, non è un giudice. È un magistrato che esercita la funzione requirente, promuove l’azione penale e dirige le indagini preliminari. La sua funzione è certamente vincolata al principio di legalità e al dovere di ricercare anche elementi favorevoli all’indagato. Tuttavia, la sua collocazione istituzionale non può essere confusa con quella di un organo scientificamente neutrale.
Il pubblico ministero è il soggetto che formula l’ipotesi accusatoria, dirige le investigazioni e valuta la rilevanza degli elementi raccolti ai fini dell’esercizio dell’azione penale. Anche quando opera con correttezza e professionalità, egli rimane inserito in una dinamica investigativa orientata alla verifica di una determinata ipotesi di reato.
La neutralità istituzionale non coincide necessariamente con la neutralità epistemologica.
La ricerca scientifica, invece, dovrebbe essere organizzata in modo tale da non dipendere dall’interesse processuale di una delle parti. È proprio questo il punto centrale della nostra proposta.
Non si tratta di delegittimare il pubblico ministero, né di negare la necessità di un apparato investigativo efficiente. Si tratta di sottrarre alla parte accusatoria il monopolio della gestione scientifica della scena criminis.
Il pubblico ministero dovrebbe conservare le proprie prerogative investigative e accusatorie, ma non dovrebbe essere il dominus esclusivo della formazione materiale delle prove scientifiche. La difesa, analogamente, non dovrebbe essere costretta a inseguire gli accertamenti dell’accusa attraverso consulenze tardive e spesso economicamente onerose. E il giudice non dovrebbe essere chiamato a valutare, in posizione di terzietà, un materiale probatorio la cui formazione sia stata interamente governata da una sola parte.
4. La nostra proposta: il Giudice Istruttore e il Servizio nazionale di Scienze forensi
La soluzione che proponiamo consiste nel superamento dell’attuale architettura delle indagini preliminari e nell’introduzione di un nuovo modello processuale. Un modello nel quale il dominus della ricerca scientifica della prova non sia il pubblico ministero, ma un giudice istruttore dotato di poteri e strumenti adeguati.
Il giudice istruttore dovrebbe essere affiancato da un Servizio nazionale di Scienze forensi, strutturalmente indipendente dalle parti processuali. Tale servizio dovrebbe comprendere specialisti nelle principali discipline scientifiche:
- Medicina legale.
- Genetica forense.
- Biologia e analisi del DNA.
- Criminalistica.
- Balistica.
- Dattiloscopia.
- Tossicologia forense.
- Informatica forense.
- Analisi delle tracce e dei residui.
- Ricostruzione tridimensionale della scena del crimine.
- Analisi statistica e valutazione probabilistica delle evidenze.
Il Servizio nazionale dovrebbe operare sulla base di protocolli rigorosi, standardizzati, verificabili e sottoposti a controlli di qualità. La sua indipendenza dovrebbe essere garantita attraverso un’organizzazione istituzionale autonoma, criteri trasparenti di nomina dei responsabili, incompatibilità con incarichi di parte, verifiche periodiche e piena tracciabilità delle attività svolte.
La finalità non sarebbe quella di produrre una verità ufficiale sottratta al confronto. Al contrario, il compito del servizio dovrebbe essere quello di assicurare che le evidenze scientifiche siano raccolte, conservate e analizzate secondo criteri che non dipendano dall’interesse dell’accusa o della difesa.
Il Giudice Istruttore, quale garante della procedura, dovrebbe assicurare che le operazioni si svolgano nel rispetto delle garanzie processuali. Gli scienziati forensi dovrebbero essere chiamati a formulare conclusioni tecniche verificabili, esponendo metodi, dati, margini di incertezza e limiti interpretativi.
La scienza non può essere trasformata in un’autorità infallibile. La sua credibilità risiede precisamente nella possibilità di verificare, riprodurre e contestare i risultati.
5. La scena criminis: il luogo nel quale deve realizzarsi la parità originaria tra accusa e difesa
Il momento decisivo di ogni indagine penale è quello immediatamente successivo alla scoperta del fatto criminoso.
È in quel momento che si determina la possibilità concreta di preservare le evidenze.
È in quel momento che si può impedire la contaminazione dei reperti.
È in quel momento che si possono documentare le condizioni originarie della scena.
È in quel momento che devono essere garantiti i diritti dell’indagato, anche quando la sua identità è ancora ignota.
La nostra proposta prevede pertanto la presenza, sin dall’origine, di un sistema di garanzie che coinvolga:
- Il Giudice Istruttore.
- Il Servizio nazionale di Scienze forensi.
- Il Pubblico Ministero e la polizia giudiziaria.
- Il Difensore dell’indagato, ove individuato.
- Un difensore o garante tecnico provvisorio per il soggetto ignoto, nei casi e secondo le modalità stabilite dalla legge.
- I consulenti tecnici delle parti, nei limiti compatibili con la sicurezza e l’integrità della scena.
La presenza della difesa non dovrebbe essere considerata un intralcio all’indagine. Dovrebbe essere una garanzia di qualità dell’indagine stessa.
Il difensore, accompagnato dal proprio consulente, dovrebbe poter assistere alle operazioni, formulare osservazioni, segnalare possibili contaminazioni, richiedere documentazioni integrative e contestare metodologie non adeguate.
Non si tratta di trasformare la scena del crimine in un luogo di conflitto tra avvocati. Si tratta di trasformarla in un luogo di collaborazione istituzionale, nella quale ciascun soggetto eserciti la propria funzione senza che nessuno possa monopolizzare la produzione e l’interpretazione delle evidenze.
La parità processuale non può iniziare soltanto quando il processo è già arrivato in aula. Deve iniziare quando la prova è ancora materialmente disponibile e quando la sua integrità può essere salvaguardata.
6. Garlasco: quando la fragilità delle indagini scientifiche diventa un problema sistemico
Il caso dell’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco, costituisce un esempio emblematico delle difficoltà che possono emergere quando la ricostruzione scientifica di un fatto criminoso si sviluppa attraverso accertamenti complessi, interpretazioni divergenti e successive rivalutazioni investigative.
La vicenda ha evidenziato quanto sia delicato il rapporto tra reperti materiali, ipotesi investigative e ricostruzione giudiziaria. La presenza di differenti percorsi investigativi, di contestazioni sulle evidenze e di successive rivalutazioni dimostra quanto sia necessario assicurare un sistema di raccolta e analisi delle prove caratterizzato da una rigorosa neutralità metodologica.
Il problema non è stabilire preventivamente quale ricostruzione sia corretta. Il problema è creare un sistema nel quale la ricostruzione possa essere verificata attraverso un procedimento scientifico trasparente, indipendente e sottoposto al controllo simultaneo di tutte le parti.
In casi di tale complessità, la gestione delle evidenze non dovrebbe essere affidata esclusivamente alla prospettiva investigativa dell’accusa. Dovrebbe essere affidata a un organismo indipendente, sotto la direzione di un Giudice Istruttore, con la partecipazione originaria della difesa.
La vicenda di Garlasco solleva, dunque, una domanda che trascende il singolo procedimento:
quale affidabilità può essere attribuita a un sistema nel quale le evidenze scientifiche, raccolte in una fase iniziale prevalentemente governata dall’accusa, diventano successivamente il fondamento di ricostruzioni giudiziarie che possono essere profondamente divergenti?
La risposta non può essere affidata alla fiducia nella professionalità dei singoli operatori. Occorre una garanzia strutturale.
7. Il caso Yara Gambirasio: la prova scientifica non può diventare un patrimonio sottratto alla verifica
Il caso dell’omicidio di Yara Gambirasio e la condanna definitiva di Massimo Bossetti hanno rappresentato uno dei più rilevanti procedimenti penali italiani fondati su evidenze genetiche. La complessità degli accertamenti sul DNA, la gestione dei reperti biologici e le successive richieste di accesso ai materiali investigativi hanno alimentato un articolato dibattito sulla possibilità di sottoporre le evidenze scientifiche a verifiche ulteriori.
La questione centrale, in un sistema garantista, è che la prova scientifica non dovrebbe mai diventare un patrimonio esclusivo dell’autorità che l’ha raccolta e analizzata. La condanna definitiva non dovrebbe determinare, di per sé, l’impossibilità di effettuare verifiche scientifiche legittime e pertinenti sui reperti ancora disponibili.
Naturalmente, ogni richiesta di accesso deve essere valutata alla luce delle norme processuali, della conservazione dei reperti, della tutela di eventuali terzi e della necessità di evitare alterazioni irreversibili. Ma il principio deve essere chiaro:
la definitività della sentenza non può trasformare una prova scientifica in una prova sottratta, per principio, alla possibilità di verifica.
La scienza non conosce verità intangibili. Conosce risultati più o meno solidi, metodologie più o meno affidabili e conclusioni che devono poter essere sottoposte a controllo.
La revisione scientifica di una prova non equivale automaticamente alla revisione della sentenza. Tuttavia, la possibilità di verificare nuove metodologie, nuovi risultati o eventuali criticità originarie rappresenta un elemento fondamentale per la credibilità della giustizia penale.
Il sistema dovrebbe quindi prevedere regole chiare e accessibili per la conservazione, la consultazione e l’eventuale rianalisi dei reperti, anche dopo il giudicato.
8. La Tavola delle prove legali: una nuova architettura della conoscenza giudiziaria
La nostra proposta si fonda sull’elaborazione di una Tavola delle prove legali, intesa come un sistema organico di regole per la raccolta, la conservazione, l’analisi, la documentazione e la valutazione delle evidenze.
Non si tratterebbe di ripristinare un sistema di prove legali predeterminate, nel quale il valore di ciascun elemento probatorio sia stabilito astrattamente dal legislatore. Un simile modello sarebbe incompatibile con la complessità della moderna scienza forense e con il principio del libero convincimento del giudice, purché razionalmente motivato.
La Tavola dovrebbe invece stabilire:
- I criteri scientifici minimi di affidabilità delle metodologie utilizzate.
- Le procedure obbligatorie di repertazione e conservazione.
- La documentazione integrale delle operazioni investigative scientifiche.
- La tracciabilità della catena di custodia.
- Le garanzie di accesso e verifica per le parti.
- I criteri di valutazione delle evidenze probabilistiche.
- L’obbligo di esplicitare i limiti delle conclusioni scientifiche.
- Le modalità di contestazione e ripetizione degli accertamenti.
- Le regole di conservazione dei reperti dopo la conclusione del processo.
- Le conseguenze processuali delle violazioni delle garanzie scientifiche.
La Tavola delle prove legali dovrebbe, quindi, diventare uno strumento di razionalizzazione della conoscenza giudiziaria. La sua funzione sarebbe quella di impedire che l’affidabilità della prova dipenda esclusivamente dalla fiducia riposta nel singolo investigatore, nel singolo consulente o nel singolo laboratorio.
9. L’articolo 111 della Costituzione: la parità delle parti deve diventare effettiva sin dalle indagini preliminari
L’articolo 111 della Costituzione sancisce il principio del giusto processo, la parità delle parti e il contraddittorio nella formazione della prova. Tali principi non possono essere ridotti a formule solenni prive di concreta attuazione nella fase investigativa.
La parità tra accusa e difesa deve essere interpretata anche in relazione alla possibilità di partecipare alla formazione materiale delle evidenze scientifiche. Se l’accusa dispone di un apparato investigativo in grado di intervenire immediatamente sulla scena criminis, mentre la difesa può intervenire soltanto successivamente, la parità rischia di essere puramente formale.
La nostra proposta mira a correggere questa asimmetria. Il difensore dovrebbe poter intervenire fin dall’inizio, con il proprio consulente, in condizioni di effettiva accessibilità alle operazioni scientifiche. La presenza della difesa dovrebbe essere garantita anche quando l’autore del reato non sia ancora identificato, attraverso strumenti di tutela provvisoria e meccanismi di rappresentanza tecnica del soggetto ignoto.
In tal modo, il principio costituzionale del contraddittorio potrebbe trovare una realizzazione più ampia e concreta.
Non più una difesa chiamata a contestare una prova già formata. Ma una difesa che contribuisca, insieme agli altri soggetti processuali, a garantire che la prova nasca correttamente.
10. La “Rivoluzione Copernicana della giustizia”
La “rivoluzione copernicana della giustizia” (così nella Tavola delle prove legali) comporterebbe una ridefinizione profonda dei ruoli processuali.
Il Pubblico Ministero conserverebbe la titolarità dell’azione penale e le prerogative investigative necessarie a sostenere l’accusa.
La polizia giudiziaria continuerebbe a svolgere le attività di prevenzione, ricerca e accertamento dei reati previste dalla legge.
La difesa assumerebbe un ruolo effettivo sin dalla fase iniziale, con la possibilità di partecipare alle operazioni scientifiche e di esercitare un controllo tecnico sulle evidenze.
Il Giudice Istruttore diventerebbe il garante della corretta formazione delle prove, della loro integrità e del rispetto delle garanzie delle parti.
Il Servizio nazionale di Scienze forensi opererebbe come struttura scientifica indipendente, sottratta alla subordinazione funzionale agli interessi dell’accusa o della difesa. La sua attività dovrebbe essere caratterizzata da neutralità, trasparenza, verificabilità e rigorosa osservanza dei protocolli scientifici.
Il Giudice Istruttore non dovrebbe essere considerato un investigatore onnipotente. La sua funzione sarebbe quella di garantire l’equilibrio tra le parti e la corretta acquisizione delle evidenze, lasciando al giudice del dibattimento la valutazione finale della responsabilità penale. La separazione tra istruzione e giudizio dovrebbe essere accompagnata da adeguate garanzie di indipendenza e imparzialità.
La “rivoluzione copernicana della giustizia” dovrebbe, inoltre, evitare che la concentrazione dei poteri istruttori nel giudice produca una nuova forma di inquisitorietà.
La neutralità non può essere proclamata. Deve essere garantita attraverso l’organizzazione istituzionale, la trasparenza delle procedure e la possibilità di controllo da parte delle parti.
11. Dal processo di fede al processo di scienza
La giustizia penale non può essere fondata sulla fiducia cieca nell’autorità investigativa. Non può essere fondata neppure sulla fiducia cieca nell’autorità giudiziaria. La credibilità del processo dipende dalla possibilità di verificare ogni passaggio essenziale della ricostruzione del fatto.
Quando la scena criminis è affidata esclusivamente alla gestione operativa dell’accusa, il sistema rischia di trasformare la correttezza dell’indagine in una questione di fiducia. Quando, invece, la raccolta e l’analisi delle evidenze sono affidate a un organismo scientifico indipendente, sotto la direzione di un Giudice Istruttore e con la partecipazione originaria della difesa, il sistema si avvicina a un modello fondato sulla verificabilità.
La differenza è radicale. Nel primo modello, la difesa deve fidarsi della correttezza delle operazioni investigative, salvo riuscire successivamente a dimostrare eventuali criticità. Nel secondo modello, la correttezza delle operazioni è garantita attraverso la partecipazione, la documentazione e il controllo.
Non si tratta di sostituire il principio del contraddittorio con il principio della scienza. Si tratta di integrare il contraddittorio con la scienza, rendendo entrambi effettivi sin dall’origine.
12. Conclusioni: la necessità di un nuovo codice di procedura penale
Il Codice Vassalli ha rappresentato una stagione importante della storia processuale italiana. Ma ogni sistema giuridico deve essere sottoposto a una verifica critica alla luce dell’evoluzione scientifica, tecnologica e costituzionale.
La moderna criminalistica ha dimostrato che le prime fasi dell’indagine sono decisive per la qualità della prova. La genetica forense, l’analisi digitale, la ricostruzione delle tracce e le nuove tecnologie investigative hanno reso sempre più evidente che la prova scientifica richiede competenze specialistiche, protocolli rigorosi e garanzie di indipendenza.
Non è più sufficiente affidare la scena criminis alla gestione esclusiva degli organi dell’accusa e confidare che il successivo dibattimento possa correggere eventuali errori originari.
Occorre un nuovo codice di procedura penale.
- Un codice nel quale il Giudice Istruttore sia il garante della formazione della prova.
- Un codice nel quale il Servizio nazionale di Scienze forensi operi in condizioni di assoluta indipendenza.
- Un codice nel quale il Pubblico Ministero e la Polizia Giudiziaria esercitino le proprie funzioni investigative e accusatorie senza monopolizzare la gestione scientifica delle evidenze.
- Un codice nel quale la difesa sia presente sin dall’origine, con il proprio avvocato e il proprio consulente tecnico.
- Un codice nel quale la Tavola delle prove legali stabilisca criteri rigorosi di affidabilità, conservazione, accessibilità e verifica delle evidenze.
La vera garanzia non consiste nell’affermare che l’accusa è imparziale. La vera garanzia consiste nel costruire un sistema nel quale nessuna parte possa essere arbitro della prova che utilizzerà contro l’altra.
La giustizia penale deve abbandonare ogni forma di monopolio investigativo e scientifico. Deve passare da un modello nel quale la difesa interviene prevalentemente dopo la raccolta delle evidenze a un modello nel quale la prova è preservata e verificata sin dalla sua origine.
La nostra proposta non è semplicemente una riforma del processo. È una rivoluzione epistemologica della conoscenza giudiziaria.
Perché la libertà personale non può dipendere dalla fiducia. Deve dipendere dalla verificabilità.
Affidare la scena criminis al Pubblico Ministero e alla Polizia Giudiziaria, senza un’effettiva partecipazione originaria della difesa e senza un organismo scientifico indipendente, significa affidare la ricostruzione del fatto a un sistema che chiede fiducia.
Affidarla a un Giudice Istruttore, supportato da un Servizio nazionale di Scienze forensi indipendente e dalla compresenza originaria di accusa e difesa, significa costruire un sistema che pretende verificabilità.
È questa la differenza tra un processo di fede e un processo di scienza. Ed è questa la rivoluzione epistemologica che proponiamo.
Giudice Gennaro Francione




