Parere dell’esperto
La situazione è più comune di quanto si pensi. In un procedimento penale la difesa scopre che in un altro fascicolo, civile, ci sono documenti utili: per esempio un procedimento di volontaria giurisdizione che riguarda la stessa famiglia. L’investigatore o il consulente incaricato dalla difesa chiede allora alla cancelleria del tribunale civile la copia integrale del fascicolo. Il presidente del tribunale risponde di no, «allo stato».
È un no definitivo? Si può impugnare? E soprattutto: come si arriva a quei documenti? Vediamolo con le norme alla mano.
Cosa dice la legge
Le indagini difensive. L’art. 327-bis del codice di procedura penale dà al difensore, dal momento dell’incarico scritto, la facoltà di cercare elementi di prova a favore del proprio assistito. Al comma 3 prevede che queste attività possano essere svolte, su suo incarico, anche da investigatori privati autorizzati e, quando servono competenze specifiche, da consulenti tecnici.
I documenti della pubblica amministrazione. L’art. 391-quater c.p.p. stabilisce che il difensore può chiedere i documenti in possesso della pubblica amministrazione ed estrarne copia a sue spese. La richiesta va rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente. Se l’amministrazione rifiuta, si applicano gli articoli 367 e 368 c.p.p.
I fascicoli civili. L’art. 76 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile riconosce alle parti e ai loro difensori muniti di procura il potere di esaminare gli atti del fascicolo e di farsene rilasciare copia dal cancelliere.
Perché la richiesta viene respinta
Le ragioni che i tribunali portano in questi casi sono di solito quattro.
Chi chiede. La legge dà il potere al difensore. L’investigatore e il consulente lavorano su suo incarico, ma questo non dà loro un diritto autonomo di accesso agli atti di un altro processo. Se la richiesta parte da loro, e non dall’avvocato, ha già un punto debole.
A chi si chiede. Secondo l’orientamento seguito in questi provvedimenti, l’ufficio giudiziario che custodisce un fascicolo di causa esercita una funzione giurisdizionale, non amministrativa. Per questo non viene considerato «pubblica amministrazione» ai fini dell’art. 391-quater, che va letto in senso stretto.
Cosa si chiede. Una richiesta di «copia integrale» è difficile da accogliere, soprattutto quando il fascicolo contiene atti su minori o su persone estranee al processo penale. Il giudice deve valutare se ogni atto è pertinente e necessario e se la richiesta è proporzionata. Senza l’indicazione degli atti che servono e del perché servono, questa valutazione non si può fare.
Di quale fascicolo si parla. Basta un errore nell’ufficio giudiziario indicato, nel numero di ruolo o nella descrizione delle parti perché la cancelleria non riesca a collegare il fascicolo alla richiesta. Il giudice allora non può capire che rapporto ci sia tra quegli atti e le esigenze della difesa.
Si può fare ricorso?
Contro il rifiuto del cancelliere di rilasciare una copia, l’art. 745 c.p.c. prevede il ricorso al presidente del tribunale, che decide con decreto dopo aver sentito il cancelliere. Quando a dire no è già il presidente, quel rimedio è quindi già stato usato. Il codice non prevede espressamente un ulteriore grado contro quel decreto. Se e come lo si possa impugnare è una questione da valutare con l’avvocato, caso per caso.
C’è però un dato pratico: un no «allo stato» non chiude la porta. Di solito conviene correggere la richiesta, perché si fa prima che con un ricorso.
Le due strade che restano aperte
- Una nuova istanza, firmata dal difensore e mirata. La deve presentare l’avvocato, non l’investigatore né il consulente. Deve indicare i singoli atti che servono e spiegare, per ciascuno, perché è rilevante per la difesa. Prima di presentarla vanno controllati con cura il tribunale, il numero di ruolo e le parti del fascicolo civile.
- La richiesta al pubblico ministero. È la strada indicata dallo stesso art. 391-quater, comma 3. L’art. 367 c.p.p. permette ai difensori di presentare al pubblico ministero richieste scritte nel corso delle indagini preliminari. Il difensore può quindi chiedere al pubblico ministero di acquisire gli atti del procedimento civile che ritiene rilevanti. Se il pubblico ministero non è d’accordo, il richiamo all’art. 368 c.p.p. porta la questione al giudice per le indagini preliminari: il pubblico ministero gli trasmette la richiesta con il suo parere.
In sintesi: la richiesta va impostata in questo modo.
La firma il difensore. L’investigatore o il consulente la prepara con lui e allega l’incarico.
Identificare con precisione il fascicolo: tribunale, numero di ruolo, parti, oggetto.
Chiedere singoli atti, non la copia integrale.
Spiegare per ogni atto perché serve alla difesa.
Tenere conto dei dati di minori e terzi: una richiesta mirata ha più probabilità di essere accolta.
Se l’ufficio dice no, valutare con l’avvocato la richiesta al pubblico ministero prima di un ricorso.
Del Dr. Davide Cannella




