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Giustizia ·

Il mito della parità tra Accusa e Difesa: perché il “Giusto Processo” è rimasto sulla carta

di Davide Cannella · 3 min di lettura WhatsAppFacebookX

L’illusione dell’Articolo 111 della Costituzione

L’articolo 111 della Costituzione italiana traccia il perimetro del processo penale ideale: una sfida ad armi pari, svolta nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale. La Carta fondamentale promette all’accusato il diritto di disporre del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la propria difesa, di interrogare o far interrogare le persone a suo carico e di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa.

Ma nella realtà delle investigazioni sul campo e delle aule di giustizia, questa parità esiste davvero? La risposta è secca: assolutamente no. Quella che il legislatore costituzionale ha scolpito sulla carta si rivela quotidianamente un’illusione ottica, paralizzata da un’asimmetria strutturale dei poteri di indagine.

Il paradosso di “Pinco Pallino”: Polizia Giudiziaria vs. Investigatore Privato

Per toccare con mano la disparità, basta analizzare la ricerca delle fonti di prova nella fase preliminare.

Immaginiamo una scena concreta. Un investigatore privato autorizzato (o il difensore stesso) individua un cittadino — chiamiamolo “Pinco Pallino” — in possesso di informazioni decisive per dimostrare l’innocenza dell’indagato. L’investigatore si presenta, chiarisce la propria qualità ed esprime l’intenzione di conferire o assumere informazioni.

Cosa può fare il cittadino? In base all’art. 391-bis del Codice di Procedura Penale, ha la piena facoltà di non rispondere. Può rifiutarsi di interloquire, chiudere la porta e mandare l’investigatore al diavolo senza subire alcuna conseguenza legale.

Cosa accade se sulla stessa porta si presenta un ufficiale di Polizia Giudiziaria o il Pubblico Ministero?
Il panorama si ribalta completamente. Davanti alla Polizia Giudiziaria o al PM, “Pinco Pallino” ha l’obbligo giuridico di rispondere e di riferire tutta la verità, senza nascondere nulla di sua conoscenza. Se mentisse o tacesse, incorrerebbe in gravissimi reati penali (come le false informazioni al PM o il favoreggiamento personale).

La domanda sorge spontanea: investigatore privato e poliziotto, di fronte alla ricerca della verità, sono davvero sullo stesso piano? Certamente no. L’organo inquirente dispone del potere coercitivo dello Stato e della minaccia della sanzione penale; la difesa dispone solo del garbo istituzionale e della speranza che il cittadino decida spontaneamente di collaborare.

L’art. 391-bis c.p.p. e la trappola del Patrocinio Infedele

La disciplina delle investigazioni difensive (Art. 391-bis c.p.p.) illustra chiaramente i paletti stringenti imposti alla difesa:

  • Avvisi obbligatori: Il difensore o l’investigatore deve avvertire la persona della facoltà di non rispondere o non rendere dichiarazioni (comma 3, lett. d), oltre che del divieto di rivelare le domande eventualmente formulate da PG o PM (lett. e).
  • Divieto d’indagine residua: Alle persone già sentite dagli inquirenti non possono essere richieste notizie sulle domande ricevute o sulle risposte date (comma 4).
  • Inutilizzabilità e sanzioni: Qualsiasi violazione rende le dichiarazioni del tutto inutilizzabili e costituisce illecito disciplinare a carico del legale (comma 6).

La via d’uscita (e il rischio per l’avvocato)

Se il testimone chiave si avvale della facoltà di non rispondere, la legge offre due alternative ai sensi dei commi 10 e 11 dell’art. 391-bis c.p.p.:

  1. Chiedere al Pubblico Ministero di disporre l’audizione del testimone entro 7 giorni.
  2. Chiedere di procedere con Incidente Probatorio per assumere la testimonianza davanti al GIP.

Qui scatta però il cortocircuito operativo di cui ho già parlato in diversi convegni nazionali. Se il difensore chiede l’intervento del PM o del GIP senza aver potuto prima effettuare un colloquio preventivo con il teste, sta agendo completamente al buio.

Se durante l’audizione ufficiale il testimone dovesse rendere dichiarazioni inaspettatamente devastanti per l’imputato, provocandone la condanna, il difensore non solo avrebbe irrimediabilmente compromesso la posizione del proprio assistito, ma rischierebbe persino di incorrere nelle maglie del reato di patrocinio infedele (art. 380 c.p.), laddove si contesti di aver sollecitato un atto d’indagine contrario agli interessi del cliente.

Una parità rimasta incompiuta

La Costituzione stabilisce che la colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi si è sempre volontariamente sottratto al controesame della difesa. Garantisce inoltre la motivazione di ogni provvedimento e il ricorso in Cassazione per violazione di legge.

Tuttavia, finché il legislatore continuerà a negare alla difesa lo strumento di vincolare il testimone all’obbligo di verità già durante il colloquio investigativo, il principio del contraddittorio rimarrà monco. La ricerca della verità nel processo penale italiano resta un terreno asimmetrico: da una parte un’Accusa armata dei poteri dello Stato, dall’altra una Difesa legata da vincoli procedurali che rischiano di trasformare la ricerca delle prove a favore in un boomerang giudiziario.

Davide Cannella

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