L’INVESTIGATORE PRIVATO SMARRISCE LA PROPRIA IDENTITÀ?

detective-privato

Tempo di lettura 2 minuti

L’INVESTIGATORE PRIVATO SMARRISCE LA PROPRIA IDENTITÀ? IL CASO DI UN RECENTE CONGRESSO DI CATEGORIA.
Dalla ricerca della prova nel processo penale alla “sicurezza sussidiaria”: la deriva commerciale di una professione che dimentica le proprie radici giuridiche.

Roma – Anche l’ultimo congresso di categoria si è chiuso seguendo un copione già visto: una lunga, formale dichiarazione di intenti che lascia sul tavolo i nodi cruciali della categoria. Al centro del malumore di molti professionisti c’è l’annosa e mai risolta questione dell’inquadramento degli investigatori privati, ancora oggi considerati a tutti gli effetti dei meri “commercianti”. Una stortura burocratica e fiscale che l’associazione di categoria non ha mai affrontato con la necessaria fermezza.

Pubblicità

Ma a preoccupare i puristi della professione è soprattutto la nuova linea di tendenza che emerge dai vertici: una progressiva virata strategica verso il settore della sicurezza sussidiaria, a scapito della tutela dell’investigatore privato inteso nella sua accezione più nobile e originaria, ovvero quella di ricercatore di prove.

L’oblio dell’Articolo 327-bis c.p.p.
Una scelta che molti leggono come una clamorosa “distrazione” storica. Era il 1988 quando la figura dell’investigatore privato entrava con forza e dignità nel nuovo codice di procedura penale grazie all’art. 327-bis. Una norma fondamentale che ha sancito il diritto del difensore di svolgere investigazioni difensive per ricercare e individuare elementi di prova a favore del proprio assistito, anche per il tramite di investigatori privati autorizzati.

Abbandonare o mettere in secondo piano questo ruolo cardine nel processo penale per inseguire il business della sicurezza sussidiaria rischia di svilire l’intera categoria.

Il miraggio della Sicurezza Sussidiaria e i lacci della burocrazia. La virata verso la sicurezza sussidiaria – che riguarda i servizi di controllo nell’ambito di porti, stazioni ferroviarie, metropolitane e linee di trasporto urbano, discoteche ecc. dove non sono richieste pubbliche potestà – rischia inoltre di scontrarsi con un muro di requisiti stringenti e farraginosi, storicamente pensati per gli istituti di vigilanza privata e le Guardie Particolari Giurate (GPG).

Leggi anche  Investigatori privati e il tesserino 'Unicorno': sedici anni di avvistamenti mai confermati

A normare la materia è la complessa circolare del Ministero dell’Interno n. 557/PAS/U/003004/12982.D(22)5, che impone un iter procedurale rigidissimo per l’estensione della licenza:

Preavviso di 90 giorni: L’intenzione di estendere la licenza va notificata a Prefetto e Questore almeno tre mesi prima dell’inizio del servizio.

Progetto Tecnico e Regolamento: È necessario allegare la bozza del Regolamento di servizio (con indicazione delle modalità esecutive e del numero di addetti parametrato al traffico di passeggeri) e modificare il progetto organizzativo.

Certificazioni e Addestramento: Obbligo di trasmettere i certificati della Commissione prefettizia che attestino la validazione della formazione degli addetti, in conformità al D.M. 154/2009.

Il paradosso: Per evitare disguidi, la stessa circolare suggerisce di muoversi con “congruo anticipo” utilizzando lo specifico modello 2-bis.

Conclusioni
Il rischio concreto, insito nelle ultime manovre congressuali, è quello di spingere la figura dell’investigatore privato in un imbuto burocratico pensato per la vigilanza armata, rinunciando così alla specificità della propria professione. In quest’ottica, sarebbe più logica una separazione delle carriere tra gli investigatori “puri” e gli imprenditori dei servizi di verifica e controllo. Resta da capire se la base dell’associazione accetterà questa mutazione genetica o se pretenderà un ritorno alle origini, rivendicando quel ruolo di garante della giustizia penale conquistato quasi quarant’anni fa.

CONDIVIDI
  • https://securestreams3.autopo.st:1369/stream
  • Radio Caffè Criminale ON AIR
  • on air